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Sez. 5 - , Sentenza n. 18815 del 28/07/2017 (Rv. 645285 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - COMPONENTI NEGATIVI | Reddito d’impresa – Determinazione – Deduzione costi – Garanzia fornita dalla società capogruppo – Presunzione di onerosità – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645285-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - COMPONENTI NEGATIVI

In tema di reddito d'impresa, la deducibilità dei costi da rilascio di garanzia (nella specie: lettera di patronage), effettuato da società capogruppo in favore di società controllata, deriva dall'insussistenza di una presunzione di gratuità della medesima, ove sia rilasciata in virtù di formali contratti, giacché il perseguimento dell'interesse dello stesso gruppo societario non esclude l'onerosità della prestazione, che s'impone quale diretta conseguenza dell'autonomia patrimoniale e della distinta soggettività giuridica, anche fiscale, delle società appartenenti al gruppo stesso.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)