Sez. 1, Sentenza n. 17200 del 09/10/2012 (Rv. 623741 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Garanzia prestata da società controllata in favore della controllante - Qualificazione - Gratuità od onerosità - Criterio del depauperamento della controllata - Riferimento alla complessiva situazione infragruppo - Necessità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Ai fini della revocatoria ex art. 67 legge fall., per accertare se la garanzia prestata dalla società controllata in favore della società controllante configuri atto a titolo gratuito o a titolo oneroso è necessario verificare se l'operazione abbia comportato per la società controllata un depauperamento effettivo, avendo riguardo alla complessiva situazione che a quella società fa capo nell'ambito del gruppo, poiché l'eventuale pregiudizio economico derivato alla controllata può trovare contropartita in un altro rapporto e, quindi, l'atto presentarsi come preordinato al soddisfacimento di un ben preciso interesse economico - sia pure mediato e indiretto - della controllata stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 2497, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)