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Sez. 3, Sentenza n. 40761 del 20/03/2013 Cc. (dep. 02/10/2013) Rv. 257613 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Reato previsto dall'art. 137, comma undicesimo, D.Lgs. n. 152 del 2006 - Scarico di acque reflue sul suolo - Divieto di cui all'art. 103 D.Lgs. n. 152 del 2006 - Deroga per impossibilità tecnica o eccessiva onerosità - Presupposti - Onere della prova - A carico del privato.
Stato
decisa il 2013-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257613-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di tutela penale contro l'inquinamento idrico, grava sull'imputato l'onere della prova relativa alla sussistenza delle situazioni di accertata impossibilità tecnica o di eccessiva onerosità che determinano la deroga al divieto di scarico delle acque reflue urbane o industriali sul suolo, ed escludono la configurabilità del reato previsto dall'art. 137, comma undicesimo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 103, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)