Sez. 2, Sentenza n. 20171 del 07/02/2013 Ud. (dep. 10/05/2013) Rv. 255916 - 01
PROVE - IN GENERE | Onere di allegazione da parte dell'imputato di fatto a lui favorevole - Configurabilità - Contenuto - Specificazione.
PROVE - IN GENERE
Nell' ordinamento processuale penale, non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore, fra i quali possono annoverarsi le cause di giustificazione, il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico e l'errore di fatto. (Nella specie la Corte ha confermato la sentenza della Corte di Appello che aveva respinto la richiesta di considerare il fatto ascritto cagionato da costringimento fisico per assenza di allegazione di elementi significativi a sostegno).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 45, Cod. Pen. art. 46, Cod. Pen. art. 47, Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 50, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 53 CORTE COST., Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)