Sez. U, Sentenza n. 2979 del 05/08/1975 (Rv. 377069 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO - PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI - SINDACABILITA IN SEDE GIURISDIZIONALE - ECCEZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO - PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI - SINDACABILITA IN SEDE GIURISDIZIONALE - ECCEZIONI.*
Il vigente ordinamento costituzionale non contiene alcuna norma da cui possa desumersi il principio generale dell'insindacabilita in Sede giurisdizionale degli Atti amministrativi emessi dagli organi costituzionali dello stato ed, in particolare, dei provvedimenti adottati da tali organi nei confronti dei propri dipendenti. Le norme, contenute in leggi e regolamenti, le quali sottraggono alla Competenza degli organi giurisdizionali le controversie relative ai rapporti di impiego del personale dipendente da alcuni organi costituzionali, quali la camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, avendo carattere eccezionale, non sono suscettibili di applicazione agli altri organi costituzionali da esse non specificamente considerati.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 105, Costituzione art. 108, Costituzione art. 113, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)