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Sez. U, Sentenza n. 5234 del 26/05/1998 (Rv. 515834 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI | Rapporto di lavoro instaurato tra parlamentari e segretari collaboratori - Controversie - Giurisdizione - Spettanza alla Camera di appartenenza del parlamentare in sede di giurisdizione domestica - Esclusione - Competenza del G.O. - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515834-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI

Il rapporto di lavoro instaurato tra un parlamentare ed il suo segretario - collaboratore (giusta decreto dell'Ufficio di presidenza della Camera n. 2042 del 4 novembre 1986), in quanto instaurato direttamente dal parlamentare in nome e per conto proprio, secondo gli schemi contrattuali di cui all'art. 2222 cod. civ., è del tutto distinto da quello intercorrente tra i dipendenti della Camera dei deputati e la Camera stessa, esula dalla cosiddetto "autodichia" parlamentare, non può essere ricompreso nella deroga giurisdizionale di cui all'art. 12 del regolamento della Camera dei deputati del 18 febbraio 1971 (che sottrae alla cognizione del giudice ordinario ed amministrativo le controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale di detta Camera, devolvendole alla giurisdizione esclusiva di quel ramo del Parlamento ed ai suoi organi), ed è devoluto alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, giusta il disposto dell'art. 409, n. 5, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 64, Costituzione art. 108, Regolamento Camera Deputati 18/02/1971 num. 12, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 5, Legge 06/12/1971 num. 1054 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)