Sez. 1, Sentenza n. 2064 del 23/02/2000 (Rv. 534304 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Ricorso introduttivo - Contenuto - Aspetti patrimoniali - Tempestiva indicazione del "petitum" - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità della domanda.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE
Il ricorso introduttivo del giudizio di separazione personale tra coniugi rappresenta l'atto di riscontro, "quoad tempus", della tempestività delle domande proposte dal ricorrente, così che, quando la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento sia stata formulata in un momento successivo, e senza che la controparte abbia accettato il contraddittorio, la domanda stessa soggiace alla sanzione dell'inammissibilità, introducendo, nell'originario contenzioso, un nuovo ed inaccettabile tema di indagine e di decisione.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)