Sez. 1, Sentenza n. 10291 del 08/09/1992 (Rv. 478665 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Procedimento - In genere, intervento P.M. | Costituzione dell'attore - Modalità - Onere dell'attore di presentare la nota di iscrizione a ruolo generale ex art. 36 disp. att. cod. proc. civ. - Obbligo del cancelliere.
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Procedimento - In genere, intervento P.M.
Nei procedimenti contenziosi che iniziano con ricorso - come quelli di separazione personale e di divorzio - si verifica un'inversione logica e cronologica, rispetto a quelli in cui la domanda si propone con citazione, nella successione del rapporto delle parti tra loro e del rapporto parti-giudice, nel senso che si determina per primo il rapporto cittadino-giudice, per il solo fatto della presentazione del ricorso, ed in un momento successivo, con la notificazione del ricorso e del decreto, si instaura il contraddittorio tra le parti; ne consegue che in tali procedimenti si configura del tutto inutile una costituzione dell'attore ai sensi dell'art. 165 cod. proc. civ., per cui l'attore, depositando il ricorso, non ha l'onere di presentare la nota di iscrizione a ruolo, ma solo quello di effettuare il deposito di cancelleria di cui all'art. 38 disp. att. cod. proc. civ., mentre il cancelliere deve fermare il fascicolo d'ufficio ed iscrivere l'affare nel ruolo generale ai sensi dell'art. 36 disp. att. cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 706, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 36, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 36, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 38 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)