Sez. 1, Sentenza n. 1517 del 08/03/1996 Cc. (dep. 13/04/1996) Rv. 204323 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Liberazione anticipata - Commissione di ulteriore reato successivamente al periodo preso in considerazione - Valutazione negativa della condotta con riferimento al periodo preso in considerazione ed oggetto dell'istanza di concessione del beneficio - Possibilità - Ragioni.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
In sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in stato di libertà possa estendersi in negativo anche al periodo precedente trascorso in stato di detenzione. Infatti, qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati nel periodo trascorso in libertà, la sua ricaduta nel reato è indubbiamente un elemento rivelatore che anche nel periodo precedente, trascorso in stato di detenzione, mancava del tutto la sua volontà di partecipare all'opera di rieducazione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)