Sez. 1, Sentenza n. 13297 del 17/07/2004 (Rv. 577220 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE | Diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia - Idoneità della famiglia - Necessità - Giudizio di idoneità - Carattere relativo all'ambiente - Limiti - Fattispecie.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE
In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia, sancito dall'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, non può prescindere da un giudizio di idoneità della stessa famiglia, e tale giudizio, pur dovendo essere compiuto in modo relativo, ossia correlativamente anche all'ambiente in cui determinati comportamenti potrebbero considerarsi tollerabili, trova pur sempre un limite di carattere assoluto allorché vengano posti in essere o tollerati comportamenti che ripugnano alla coscienza sociale in qualsiasi contesto avvengano. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato il giudizio di inidoneità formulato dai giudici di merito in base all'accertata sottoposizione delle minori ad abusi sessuali e della dimostrata incapacità dei genitori di svolgere il loro ruolo esercitando la necessaria vigilanza).
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)