Sez. 1, Sentenza n. 1838 del 26/01/2011 (Rv. 616353 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE | Nozione - Configurabilità solo in ipotesi di abbandono materiale - Esclusione - Persistenza dell'inadeguatezza a prendersi cura del minore - Rilevanza - Dichiarazione dello stato di abbandono - Natura sanzionatoria - Esclusione - Fattispecie relativa a violenze intrafamiliari.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE
La situazione di abbandono, che ai sensi dell'art. 8 della legge n. 184 del 1983 è presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, comportando il sacrificio dell'esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare "situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine. Pertanto, sussistono i presupposti per la dichiarazione dello stato di abbandono, che non ha alcuna connotazione sanzionatoria delle condotte dei genitori, ma è pronunciata nell'esclusivo interesse del minore, nel caso in cui la madre sia stata spettatrice passiva per anni delle violenze perpetrate dal marito sul predetto, abbia continuato a palesare la sua incapacità di comprendere nella sua estrema gravità il vissuto del figlio e si sia sottratta all'inserimento, a fini di riabilitazione psicologica, in una comunità, così dimostrando la non transitorietà della sua inadeguatezza a prendersene cura.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)