Sez. 3, Sentenza n. 1437 del 09/02/2000 (Rv. 533658 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Controversia in ordine al diritto di ripresa ex art. 42 della legge 3/5/1982 n. 203 - Domanda fondata su rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile - Litisconsorzio necessario - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Qualora i vari comunisti concedenti abbiano chiesto in giudizio un'unica pronuncia di risoluzione (anticipata) del contratto agrario, si è palesemente di fronte ad una ipotesi di litisconsorzio necessario (a norma dell'art. 102 cod. proc. civ.) per essere stato dedotto in giudizio un rapporto giuridico plurisoggettivo, unico e inscindibile, sì che la decisione richiesta non sarebbe idonea a produrre alcun risultato utile, se non pronunciata nei confronti di tutti i richiedenti
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)