Sez. 2, Sentenza n. 4475 del 07/07/1988 (Rv. 459438 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO - RIVENDICA ESPERITA SOLTANTO DA ALCUNI CONDOMINI - ECCEZIONE DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DA PARTE DEL CONVENUTO - QUALITÀ DI LITISCONSORTI NECESSARI DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO - RIVENDICA ESPERITA SOLTANTO DA ALCUNI CONDOMINI - ECCEZIONE DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DA PARTE DEL CONVENUTO - QUALITÀ DI LITISCONSORTI NECESSARI DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI.*
Si ha litisconsorzio necessario, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando si deduce in giudizio un rapporto giuridico plurisoggettivo concettualmente unico ed inscindibile, sicché la sentenza potrebbe conseguire un risultato utile e positivo, ossia sarebbe utiliter data, solo se pronunciata in contraddittorio di tutti i soggetti, attivi e passivi. Ricorre tale ipotesi qualora il soggetto convenuto in rivendicazione da alcuni soltanto dei condomini eccepisca la sua proprietà esclusiva del bene comune rivendicato, giacché in tal caso la pronuncia, implicando un accertamento in ordine a titoli di proprietà confliggenti fra loro, non potrebbe essere utilmente emessa se non nei confronti di tutti i comproprietari. (Conf 1319/80, mass n 404841).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)