Sez. U, Sentenza n. 2122 del 11/04/1981 (Rv. 412845 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - TESSERATI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO - CONTROVERSIE TRA SOCIETA AFFILIATE ALLA F.I.G.C. ED I PREDETTI TESSERATI PER I RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO INTERCORRENTI TRA DI ESSI - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - TESSERATI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO - CONTROVERSIE TRA SOCIETA AFFILIATE ALLA F.I.G.C. ED I PREDETTI TESSERATI PER I RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO INTERCORRENTI TRA DI ESSI - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
La natura di ente pubblico non economico del C.o.N.I. (comitato Olimpico nazionale italiano) e delle federazioni che di esso fanno parte non importa deroga alla giurisdizione dell'autorita giudiziaria ordinaria in ordine alle controversie di lavoro fra societa affiliate alla F.I.G.C. (federazione italiana gioco calcio) e i soggetti che, tesserati dalla federazione stessa, prestano la loro opera alle dipendenze di tali societa, tenuto conto che il relativo rapporto di lavoro, per la qualita dei predetti soggetti fra cui intercorre, ha carattere privatistico, senza che il tesseramento dei suddetti prestatori d'opera sia idoneo ad instaurare un diretto rapporto di pubblico impiego con la federazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 16/02/1942 num. 426 art. 1, Legge 16/02/1942 num. 426 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)