Sez. U, Sentenza n. 1291 del 19/02/1983 (Rv. 426079 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ SPORTIVE AFFILIATE ALLA F.I.G.C. - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ SPORTIVE AFFILIATE ALLA F.I.G.C. - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle società sportive (per azioni od a responsabilità limitata) ha natura privatistica, e, pertanto, è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che dette società, pur se affiliate disciplinarmente e tecnicamente alle federazioni sportive nazionali (nella specie, F.I.G.C.), organi del comitato Olimpico nazionale italiano, mantengono i connotati di autonomi e distinti enti di diritto privato. (V 2122/81, mass n 412845).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 16/02/1942 num. 426 art. 1, Legge 16/02/1942 num. 426 art. 5, DPR 02/08/1974 num. 530 art. 31, DPR 02/08/1974 num. 530 art. 32, DPR 02/08/1974 num. 530 art. 33, Decreto Legge 14/07/1978 num. 367, Legge 04/08/1978 num. 267, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 2, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 3, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)