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Sez. 2, Sentenza n. 3254 del 15/11/1971 (Rv. 354687 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - REVOCATORIA FALLIMENTARE RELATIVA AL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI OBBLIGATORI SCADUTI - CONTROVERSIA TRA L'INPS ED IL DATORE DI LAVORO FALLITO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354687-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - REVOCATORIA FALLIMENTARE RELATIVA AL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI OBBLIGATORI SCADUTI - CONTROVERSIA TRA L'INPS ED IL DATORE DI LAVORO FALLITO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Si versa in materia di litisconsorzio necessario per ragioni sostanziali quando venga dedotto in giudizio un unico rapporto giuridico inscindibilmente comune a piu soggetti, per modo che la sentenza pronunziata soltanto nei confronti di taluni di essi risulterebbe inutiliter data. Ma, ai fini della revocatoria fallimentare di un pagamento di debito liquido ed esigibile compiuto entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, il legislatore considera l'atto di pagamento come un negozio autonomo, svincolato dal rapporto che ne costituisce la causa solvendi, in quanto intende colpire l'obiettivo verificarsi di esso come atto perturbatore della par condicio creditorum. Quindi, nel caso di pagamento di contributi previdenziali obbligatori scaduti, il rapporto dedotto in giudizio ha come unici soggetti l'INPS, che ha percepito il pagamento, e il datore di lavoro che l'ha eseguito e non e necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei lavoratori, cui i contributi si riferiscono. (V 3498'68, mass n 336647).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)