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Sez. 1, Sentenza n. 3498 del 25/10/1968 (Rv. 336647 - 01)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PAGAMENTI - PAGAMENTO DI PENE PECUNIARIE - SOGGEZIONE ALLA REVOCATORIA FALLIMENTARE.*
Stato
decisa il 1968-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336647-01

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PAGAMENTI - PAGAMENTO DI PENE PECUNIARIE - SOGGEZIONE ALLA REVOCATORIA FALLIMENTARE.*

Anche i pagamenti i quali costituiscano adempimento di obbligazioni di natura pubblicistica nascenti da particolari norme di legge e che la pa e tenuta ad accertare, se regolarmente eseguiti, come quelli delle pene pecuniarie, sono soggetti alla revocatoria fallimentare, in quanto anche con essi viene alterata quella par condicio creditorum, che tale Azione tende a mantenere. La legge fallimentare, tra gli Atti revocabili, prevede genericamente i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, senza alcuna distinzione, considerandoli negozi autonomi, svincolati dal rapporto che ne costituisce la causa, in quanto colpisce l'obiettivo verificarsi di essi come Atti perturbatori della par condicio.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)