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Sez. L, Sentenza n. 11047 del 28/05/2015 (Rv. 635527 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Principio di non contestazione - Diritti indisponibili - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635527-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel processo del lavoro, il principio di non contestazione si applica anche ai diritti indisponibili, dovendosi ritenere che la mancata contestazione - quale condotta idonea ad escludere, in via immediata, i fatti non contestati dal novero di quelli bisognosi di prova - operi in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto e non alla disponibilità del diritto medesimo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che la mancata contestazione, da parte del curatore fallimentare, dei fatti posti a fondamento della domanda di insinuazione al passivo per contributi omessi da parte dell'Inps, rendesse tali circostanze non bisognevoli di ulteriore prova, pur non avendo il curatore la libera disponibilità del diritto controverso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 416, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)