diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 15326 del 30/06/2009 (Rv. 609545 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Principio di non contestazione - Diritti a prestazioni previdenziali - Applicabilità - Sussistenza - Natura di diritti indisponibili - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609545-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA

Nel processo del lavoro, il principio di non contestazione si applica anche ai diritti a prestazioni previdenziali senza che rilevi il carattere indisponibile di questi ultimi, dovendosi ritenere che la mancata contestazione operi in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente comuni alle parti in causa - e non alla disponibilità del diritto medesimo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto, in una controversia relativa all'erogazione dell'indennità di disoccupazione, che la mancata contestazione da parte dell'INPS del fatto storico dell'omessa corresponsione delle retribuzioni, rendesse detta circostanza incontroversa e non bisognevole di ulteriore prova da parte del ricorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)