Sez. 3, Sentenza n. 3147 del 25/11/1998 Cc. (dep. 10/02/1999) Rv. 212661 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI | Nuove prove - Necessità che siano scoperte o sopravvenute dopo la sentenza di condanna.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI
Ai fini dell'ammissibilità del giudizio di revisione, le "nuove prove" cui fa riferimento l'art. 630, comma 1, lett. c. cod. proc. pen. sono soltanto quelle "sopravvenute" o "scoperte" dopo la condanna e solo nell'ambito di tale presupposto è applicabile il principio che non rileva la causa della mancata scoperta al momento del procedimento neppure quando la medesima sia addebitabile all'imputato. Non è invece sufficiente a giustificare la revisione l'esistenza di una prova non valutata nel precedente giudizio di condanna. (Fattispecie in cui è stata respinta la richiesta di revisione relativa a reati fiscali e fallimentari sulla base di documentazione già esistente all'epoca del giudizio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)