Sez. 1, Sentenza n. 4837 del 06/10/1998 Cc. (dep. 28/10/1998) Rv. 211456 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI | "nuove prove" - Nozione ai fini dell'ammissibilità della richiesta.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI
Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, nel caso previsto dall'art.630, comma 1, lett.c), c.p.p., per "prove nuove" possono intendersi anche quelle che, pur se entrate a far parte del materiale acquisito nel precedente giudizio di cognizione, non siano comunque state oggetto di valutazione.Anche in tale ipotesi, infatti, al pari di quanto avviene per le prove mai prima dedotte, l'eventuale eliminazione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile trae origine non da un riesame critico delle identiche risultanze probatorie, interno al giudizio ipostatizzato dal giudicato, ma da una ricostruzione che muove da ciò che anteriormente il giudice non aveva valutato; il che corrisponde, appunto, all'essenziale requisito distintivo dell'istituto della revisione, qualificato proprio dal fatto che la condanna irrevocabile è sostituita da una decisione di proscioglimento all'esito di un giudizio fondato, in tutto o in parte, su prove diverse da quelle precedentemente esaminate.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 631 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 634 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)