Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010 (Rv. 612747 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Insufficienza e contradditorietà della motivazione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa all'impugnazione del licenziamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. (Nella specie la S.C., in controversia concernente l'impugnativa di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha ritenuto che non fosse configurabile la censura per vizio di motivazione della decisione nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze istruttorie dalle quali sarebbe emerso che il datore di lavoro avrebbe dovuto adibire il lavoratore licenziato a differenti mansioni nell'ambito dell'azienda).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)