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Sez. L, Sentenza n. 6064 del 06/03/2008 (Rv. 602595 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Insufficienza e contraddittorietà della motivazione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa all'art. 2103 cod. civ.
Stato
decisa il 2008-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602595-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n.5 cod. proc. civ., sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della "ratio decidendi", e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che, in controversia concernente il riconoscimento della qualifica di primario ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., accertato che il ricorrente non avesse la responsablità del reparto ospedaliero, aveva negato il diritto ad una posizione apicale, per mancare un requisito essenziale a detto riconoscimento, essendo al vertice di tale reparto altro medico con qualifica di primario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)