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Sez. 5, Sentenza n. 9148 del 19/04/2006 (Rv. 589771 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative di cui al d.l. n. 429 del 1982 - Termine, originariamente fissato al 31 dicembre 1987 - Proroga di un anno ex art. 1, secondo comma, della legge n. 101 del 1985.
Stato
decisa il 2006-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589771-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE

Il termine per la riscossione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative di cui al d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n.516, fissato dall'art.20, terzo comma, agli uffici delle imposte ed ai centri di servizio richiamando "il termine di cui al primo comma dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, calcolato con decorrenza dall'anno 1982", e quindi alla data del 31 dicembre 1987, รจ stato prorogato di un anno in forza del disposto dell'art. 1, secondo comma, della legge 14 marzo 1985, n. 101, il quale ha stabilito che le iscrizioni a ruolo di cui al detto art. 20, terzo comma, del d.l. n. 516 del 1982 dovessero essere eseguite "entro il termine del 31 dicembre 1988".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 20 com. 3, Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Legge 14/03/1985 num. 101 art. 1 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)