Sez. 1, Sentenza n. 33 del 07/01/1997 (Rv. 501550 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono ex D.L. n. 429 del 1982 - Previa liquidazione del "quantum" da parte dell'ufficio - Termine relativo ex art. 20, terzo comma, D.L. citato - Distinzione tra istanza preceduta da accertamento e istanza non preceduta - Irrilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono tributario ai sensi del D.L. 10 luglio 1982 n. 429 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982 n.516), e per il caso in cui il perfezionarsi del condono stesso abbisogni di un provvedimento con cui l'ufficio liquidi il "quantum", trova applicazione l'art. 20 terzo comma di detta normativa, che accorda per l'indicata liquidazione il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione integrativa, senza possibilità di distinguere a secondo che l'istanza di definizione agevolata sia stata o meno preceduta da accertamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 20, Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)