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Sez. 2, Sentenza n. 276 del 07/02/1964 (Rv. 300333 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - LESIONE DELLA QUOTA DEL LEGITTIMARIO - NEGOZIO SIMULATO - ILLICEITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300333-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - LESIONE DELLA QUOTA DEL LEGITTIMARIO - NEGOZIO SIMULATO - ILLICEITA - ESCLUSIONE.*

La lesione della quota riservata al legittimario non implica la violazione di un divieto o di un diritto soggettivo preesistente, sicche nel caso di lesione attraverso un negozio simulato per interposizione fittizia non puo essere configurato un problema di liceita o meno del negozio dissimulato, neanche quando l'attivita negoziale sia stata preordinata al preciso scopo di ledere le future ragioni del legittimario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)