Sez. 2, Sentenza n. 276 del 07/02/1964 (Rv. 300333 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - LESIONE DELLA QUOTA DEL LEGITTIMARIO - NEGOZIO SIMULATO - ILLICEITA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - LESIONE DELLA QUOTA DEL LEGITTIMARIO - NEGOZIO SIMULATO - ILLICEITA - ESCLUSIONE.*
La lesione della quota riservata al legittimario non implica la violazione di un divieto o di un diritto soggettivo preesistente, sicche nel caso di lesione attraverso un negozio simulato per interposizione fittizia non puo essere configurato un problema di liceita o meno del negozio dissimulato, neanche quando l'attivita negoziale sia stata preordinata al preciso scopo di ledere le future ragioni del legittimario.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)