Sez. 2, Sentenza n. 861 del 28/03/1973 (Rv. 363172 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - ILLICEITA DEL NEGOZIO DISSIMULATO - CONDIZIONI - INOSSERVANZA DI PRESCRIZIONI PER LA VALIDITA - ESCLUSIONE - DONAZIONE NULLA PER DIFETTO DI FORMA - NEGOZIO LESIVO DI UN LEGITTIMARIO - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - ILLICEITA DEL NEGOZIO DISSIMULATO - CONDIZIONI - INOSSERVANZA DI PRESCRIZIONI PER LA VALIDITA - ESCLUSIONE - DONAZIONE NULLA PER DIFETTO DI FORMA - NEGOZIO LESIVO DI UN LEGITTIMARIO - IRRILEVANZA.*
L'illiceita del negozio dissimulato, agli effetti dell'art 1417 cod civ, e configurabile solo se il negozio persegua interessi che l'ordinamento reprime, e non anche quando i contraenti si siano limitati a non osservare prescrizioni di legge che condizionino la validita del negozio; sicche nessun problema di illiceita o meno puo essere configurato in ordine ad una donazione nulla per difetto di Forma o in ordine ad una attivita negoziale preordinata allo scopo di ledere le future ragioni del legittimario. (V 1361/69, mass n 340084; 276/64, mass n 300333).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)