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Sez. L, Sentenza n. 11158 del 19/11/1990 (Rv. 469806 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SOGGETTI - DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI DI CONCESSIONE DEL CREDITO A MEDIO TERMINE, INPS, INPDAI - ATTIVITÀ DI TALI ISTITUTI - NATURA BANCARIA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469806-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SOGGETTI - DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI DI CONCESSIONE DEL CREDITO A MEDIO TERMINE, INPS, INPDAI - ATTIVITÀ DI TALI ISTITUTI - NATURA BANCARIA - CONSEGUENZE.*

Ai fini dell'identificazione dell'ente previdenziale presso il quale vanno assicurati i dirigenti degli istituti che esercitano la concessione del credito a medio termine (cosiddetto mediocredito), l'attività di tali istituti va considerata bancaria ai sensi degli artt. 1 e 41 legge bancaria, rispondendo essa al duplice requisito della raccolta del risparmio e dell'erogazione del credito, mentre non assumono rilievo ostativo né la circostanza del divieto di raccolta del risparmio ordinario e quella del finanziamento attraverso particolari forme di provvista né lo scopo speciale del credito da essi erogato, che è rivolto allo sviluppo delle medie e piccole aziende industriali, né, infine, l'attività di studio e di consulenza svolte (nel proprio interesse ed ai fini del raggiungimento dello scopo che li caratterizza) dagli istituti predetti; pertanto, l'Assicurazione dei dirigenti di tali istituti, esclusa la natura industriale (ex artt. 4 legge n. 44 del 1973) dell'azienda datrice di lavoro, deve avvenire presso l'INPS e non presso l'INPDAI. (Conf 1612/90, mass n 465620).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 41, Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)