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Sez. L, Sentenza n. 1709 del 11/02/1993 (Rv. 480840 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere | Dirigenti di aziende industriali - Iscrizione all'I.N.P.D.A.I. - Presupposto - Classificazione dell'impresa ex art. 2195 cod. civ. - Sopravvenienza dell'art. 49 legge n. 88 del 1989 - Effetti.
Stato
decisa il 1993-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480840-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere

In tema di previdenza dei dirigenti di aziende industriali, la disciplina di cui all'art. 3 della legge n. 967 del 1953, integrato dall'art. 4 della legge n. 44 del 1973, che per individuare le aziende industriali tenute ad iscrivere i propri dirigenti all'INPDAI rinviava alla classificazione delle imprese prevista dall'art. 2195 cod. civ., è stata abrogata dall'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88, in base al quale le imprese di servizi, prima inquadrate nel settore industriale, sono ora incluse nel settore terziario di cui alla lettera d); le disposizioni di tale previgente normativa non sono state, infatti, fatte salve dalla predetta norma (che nella disciplina transitoria dettata all'uopo riconosce comunque validi gli inquadramenti già in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti ai decreti emanati ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 797 del 1955), riferibile solo alle leggi speciali relative ad attività determinate ed ai decreti di aggregazione per i datori di lavoro che non rientrano tra le categorie elencate dall'art. 33 del citato d.P.R. n. 797 del 1955.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 34, Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)