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Sez. L, Sentenza n. 7182 del 22/07/1998 (Rv. 517412 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Datori di lavoro - Classificazione - Disciplina applicabile - Legge n.88 del 1989 - Contenuto ed effetti con riguardo ai precedenti inquadramenti - Fattispecie in materia di impresa di leasing.
Stato
decisa il 1998-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517412-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

La qualificazione, per il periodo anteriore alla vigenza della legge n.88 del 1989, di una impresa di leasing come industriale (anziché come commerciale ai sensi dell'art. 2195, comma primo, n. 2, cod. civ.) cui abbia fatto seguito l'iscrizione dei relativi dirigenti all'INPDAI, non può considerarsi valida facendo riferimento ad un eventuale atto di "inquadramento" dell'INPS (in quanto, simili atti, nel predetto quadro normativo, non avevano carattere provvedimentale, ma meramente ricognitivo). La non validità della suddetta qualificazione per il periodo pregresso non ne consente la perpetuazione per il futuro ai sensi dell'art. 49 della legge n.88 del 1989 cit. Nè tale effetto può essere raggiunto includendo tra le leggi di carattere "speciale", cui tale ultima disposizione fa riferimento, la normativa sulla previdenza per i dirigenti industriali (di cui alle leggi n.967 del 1953 e n.44 del 1973). Nell'ambito considerato, infatti, il suddetto carattere deve essere riconosciuto esclusivamente a quelle leggi che riguardano singole attività con aspetti peculiari rispetto a quelle previste dalla nuova disciplina e che sono con essa compatibili. La citata normativa, invece, pur derogando alla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS, contiene principi classificatori concorrenti con quelli stabiliti dalla legge n.88 del 1989 e deve quindi ritenersi implicitamente abrogata. (In base ai suddetti principi la S.C., dopo aver negato che ai fini dell' art., comma ottavo, della legge n.335 del 1995, potesse considerarsi di "variazione" un provvedimento dell'INPS di inquadramento di una società di leasing nel settore commerciale - intervenuto dopo un atto di qualificazione nel settore industriale precedente alla legge n.88 del 1989 - ha cassato con rinvio la sentenza impugnata affidando al giudice di rinvio anche il compito di definire la portata del concetto di "inquadramento" adottato dallo "ics superveniens" rappresentato dagli art. 1, comma Duecentotrentaquattresimo, e 2, comma duecentoquindicesimo, della legge n.662 del 1996)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 967 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 8 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)