Sez. 3, Sentenza n. 8309 del 17/09/1996 (Rv. 499631 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - IN GENERE | Presupposto - Eccezionale urgenza - Nozione - Valutazione al momento dell'istanza - Accertamento di fatto.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - IN GENERE
L'eccezionale urgenza - che consente ai sensi dell'art. 693 comma secondo cod. proc. civ. di domandare l'ammissione dei mezzi istruttori previsti dagli artt. 692 e 696 cod. proc. civ. al pretore del luogo ove devono essere assunti e ai sensi dell'art. 697 comma primo cod. proc. civ. di ottenerli anche "inaudita altera parte" - è una connotazione particolare e più accentuata del requisito dell'urgenza, presupposto necessario per instaurare il procedimento di istruzione preventiva; perciò va valutata dal giudice a cui è rivolta la relativa istanza sulla base delle implicazioni configurabili in astratto al momento della sua proposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 692 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 693, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 697
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)