Sez. 2, Sentenza n. 486 del 19/02/1972 (Rv. 356453 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO E ISPEZIONE GIUDIZIALE - DEROGA ALLA COMPETENZA DEL GIUDICE COMPETENTE PER IL MERITO - CONDIZIONI - ECCEZIONALE URGENZA - NOZIONE - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO E ISPEZIONE GIUDIZIALE - DEROGA ALLA COMPETENZA DEL GIUDICE COMPETENTE PER IL MERITO - CONDIZIONI - ECCEZIONALE URGENZA - NOZIONE - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE.*
Il requisito della eccezionale urgenza che, a norma del combinato disposto degli artt 696, 692 e 693, secondo comma, cod proc civ, giustifica la richiesta di consulenza tecnica preventiva al pretore del luogo in cui la consulenza deve essere espletata, anziche al giudice che sarebbe competente per la causa di merito, costituisce un particolare e piu rilevante aspetto del requisito dell'urgenza che, di norma, deve ricorrere per poter far luogo al procedimento di istruzione preventiva, la cui sussistenza deve essere valutata non gia 'a posteriorì, e cioe alla stregua della situazione che viene a delinearsi, in concreto, nel corso del successivo giudizio ma con riferimento alle ipotesi e ai profili, necessariamente molteplici, che, in astratto, possono configurarsi nel momento in cui viene richiesta l'ammissione della consulenza tecnica preventiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 692 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 693, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)