Sez. U, Sentenza n. 329 del 12/06/1999 (Rv. 527342 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia instaurata da un Comune nei confronti dell'ENEL al fine di accertare il soggetto tenuto a sopportare le spese sostenute per lo spostamento di un elettrodotto - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La controversia instaurata da un comune nei confronti dell'ENEL SpA al fine di sentir dichiarare quest'ultima società tenuta a sopportare le spese sostenute per lo spostamento (e interramento) di un elettrodotto ostacolante la costruzione di una strada è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non vedendo in considerazione il riconoscimento di un eventuale diritto allo spostamento dell'elettrodotto ai sensi dell'art. 126 R.D. n. 1775 del 1933 (norma prevedente all'uopo un provvedimento del Ministro dei lavori pubblici su richiesta delle autorità interessate), bensì solo l'accertamento del soggetto sul quale devono gravare le spese sostenute per tale spostamento.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 126
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)