Sez. U, Ordinanza n. 7103 del 29/03/2011 (Rv. 616937 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Fondo gravato da servitù di elettrodotto - Domanda di rimozione o diversa collocazione delle condutture e degli appoggi - Giurisdizione ordinaria od amministrativa esclusiva - Criteri di riparto - Fattispecie appartenente alla giurisdizione ordinaria.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Il diritto del proprietario di un fondo, gravato da servitù di elettrodotto, di ottenere, ai sensi dell'art. 122 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, che l'esercente dell'elettrodotto rimuova o collochi "diversamente le condutture e gli appoggi", può essere fatto valere avanti al giudice ordinario quando lo spostamento preteso non comporti di necessità l'adozione di provvedimenti di diversa modulazione della rete elettrica, cioè quando la domanda non presuppone che il contraddittore evocato in giudizio abbia assunto provvedimenti o si sia mosso nell'esercizio, procedimentalizzato, del potere di realizzare infrastrutture di trasporto comprese nella rete di trasmissione nazionale, poiché, in tal caso, la controversia è devoluta alla giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. (Nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione ordinaria sulla domanda con cui il proprietario del fondo non contestava l'esercizio di alcun potere da parte del gestore della rete, né deduceva che lo stesso avesse emanato alcun provvedimento nell'esercizio delle sue funzioni, ma invocava soltanto la rimozione della linea elettrica dal suo fondo, manifestando indifferenza per la soluzione tecnica da scegliere: interramento, aggiramento o rifacimento dell'intero tracciato).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 122, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)