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Sez. L, Sentenza n. 6341 del 16/03/2009 (Rv. 607424 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Superamento del periodo di comporto - Art. 38 del c.c.n.l. per i lavoratori delle imprese multiservizi e di igiene urbana - Interpretazione letterale e sistematica - Ipotesi di "comporto secco" - Condizioni - Ricaduta nella malattia oltre i novanta giorni dalla ripresa del servizio - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607424-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO

In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, l'art. 38, commi terzo e quarto, del c.c.n.l. per i lavoratori delle imprese multiservizi e di igiene urbana, nel prevedere la risoluzione del rapporto (in assenza di richiesta di aspettativa) ove la malattia del lavoratore sia durata più di trecentosessantacinque giorni senza soluzione di continuità nonché nell'ipotesi - che si considera di mera prosecuzione - in cui il superamento del limite sia avvenuto a seguito di una ricomparsa dell'infermità sopravvenuta entro i novanta giorni dalla ripresa dal servizio, regola, alla luce di una interpretazione letterale e sistematica, due ipotesi di "comporto secco", dovendosi invece ritenere che, ove la ricaduta nella malattia sia avvenuta dopo più di novanta giorni dalla ripresa dal servizio (come nella specie), la situazione sia estranea alla previsione collettiva e resti disciplinata, nelle forme del "comporto a sommatoria" dei relativi periodi e valutazione secondo equità, dal criterio generale previsto dall'art. 2110 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)