Sez. L, Sentenza n. 7629 del 13/04/2005 (Rv. 580508 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla disciplina del periodo di comporto per le aziende multiservizi e igiene urbana.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nell'interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, assume rilievo il criterio dell'interpretazione letterale di cui all'art. 1362 cod. civ., che è primario nell'interpretazione dei contratti, nonchè quello che impone di valutare ciascuna clausola per mezzo delle altre (art. 1363 cod.civ.), oltre la regola finale secondo cui (art. 1371 cod. civ.), in caso di ambiguità, per i contratti onerosi il senso è quello che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti. (Nella specie la Corte Cass. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nell'interpretare l'art. 38, comma quarto, del ccnl per le aziende multiservizi e igiene urbana, relativo al periodo di comporto, aveva ritenuto - in violazione dei suddetti principi - che la citata norma disciplinasse il comporto per sommatoria, anzichè la ricaduta della malattia nel comporto secco, senza motivare adeguatamente, inoltre, in ordine alla esclusione di quest'ultima ipotesi dal comma in esame).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1371, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)