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Sez. U, Sentenza n. 1766 del 12/02/1993 Ud. (dep. 23/02/1993) Rv. 192492 - 01

Acque | Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi da insediamenti civili - Obbligo di osservare i limiti di accettabilità previsti dalla legge statale - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/192492-01

Acque

I reati previsti nel titolo IV della legge 10 maggio 1976 n. 319 e, segnatamente, quello di cui al terzo comma dell'art. 21 di detta legge riguardano non solo i titolari di scarichi da insediamenti produttivi, ma anche quelli di scarichi da insediamenti civili ed a questi equiparati; costoro pertanto sono tenuti ad osservare i limiti di accettabilità dei reflui, previsti dalla legge statale, secondo la catalogazione ed i parametri delle tabelle A e C, nei tempi e nei modi di applicazione definiti dalla normativa regionale. (La Cassazione ha, da un lato, rilevato che la legge n. 319 del 1976 non ha sottratto i titolari degli scarichi da insediamenti civili alla legislazione nazionale, ma ha solo previsto per essi un adeguamento graduale e differenziato ai limiti tabellari nazionali, attribuendo alle Regioni il potere di individuare i tempi e le modalità di tale adeguamento e di determinare conseguentemente l'operatività della norma penale - quiescente - anche nei confronti dei detti soggetti, e, dall'altro, ha evidenziato che ove le leggi regionali sanzionino in via amministrativa condotte identiche a quelle punite dalla legge statale, il conflitto dovrà esser risolto a norma dell'art. 9 legge n. 689 del 1981).

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 14, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)