Sez. 1, Sentenza n. 3912 del 27/10/1976 (Rv. 382590 - 01)
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI BENI - RAPPORTO DI CONCESSIONE - DOVERI DEL CONCESSIONARIO - PAGAMENTO DEL CANONE - CARATTERE DI CORRISPETTIVO - NATURA DI TASSA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - COMPETENZA - REGOLE SUL FORO ERARIALE - INAPPLICABILITA.*
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI BENI - RAPPORTO DI CONCESSIONE - DOVERI DEL CONCESSIONARIO - PAGAMENTO DEL CANONE - CARATTERE DI CORRISPETTIVO - NATURA DI TASSA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - COMPETENZA - REGOLE SUL FORO ERARIALE - INAPPLICABILITA.*
Hanno natura di tassa solo le prestazioni pecuniarie dovute ad un ente pubblico, in base ad una norma di legge e nella misura da questa stabilita, in correlazione con lo svolgimento di un'attivita di diritto pubblico, per cui va escluso che tale natura rivesta il canone dovuto per l'uso di un bene, previsto da una concessione amministrativa, assumendo il detto canone carattere di corrispettivo delle utilita derivanti dalla concessione. Dalla predetta esclusione della natura di tassa discende che la Competenza a conoscere dell'opposizione proposta dal privato avverso l'ingiunzione (emessa, nella specie, dall'ufficio del registro) di pagamento del canone, spetta al tribunale ove ha Sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione e non si applicano le regole sul foro erariale. (Conf 686/74, mass n 368511; (Conf 1964/73, mass n 365066).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)