Sez. L, Sentenza n. 4946 del 20/05/1994 (Rv. 486699 - 01)
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - In genere | Ordinanza ingiunzione emessa anche per il recupero dei contributi non versati - Previa contestazione e notificazione degli estremi della contravvenzione - Necessità per le obbligazioni contributive - Esclusione - Motivazione relativa a queste ultime a tutela del diritto di difesa - Obbligatorietà.
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - In genere
In tema di sanzioni amministrative irrogate per omissioni contributive, l'ordinanza ingiunzione emessa dall'istituto assicuratore anche per il recupero dei contributi non versati, sebbene non soggetta, in parte qua agli oneri procedurali di contestazione e notificazione degli estremi della contravvenzione, dettati dal legislatore con esclusivo riferimento alla sanzione amministrativa e non anche per le altre obbligazioni a carico del contravventore - tenuto, in ogni caso, ivi compreso quello di nullità dell'irrogazione della sanzione, al versamento dei contributi e delle relative somme aggiuntive -, deve, tuttavia, essere presidiata da motivazione tale da consentire all'ingiunto di identificare il credito contributivo di cui trattasi, conseguendone, in difetto, lesione dei diritti di difesa di quest'ultimo e nullità della ordinanza, sia pur senza che tale vizio comprometta la possibilità per l'ente previdenziale di far valere in altra sede il proprio credito.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)