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Sez. L, Sentenza n. 5425 del 17/06/1997 (Rv. 505252 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Motivazione - Ratio - Contenuto - Mancanza o insufficienza della motivazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505252-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE

La motivazione dell'ordinanza ingiunzione, prevista dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è finalizzata a porre l'ingiunto nella possibilità di verificare l'effettiva sussistenza del suo debito, procedendo così, in caso di esito positivo della verifica, all'adempimento, oppure, in caso di esito negativo della stessa, a svolgere con completezza, in sede giudiziaria, i propri argomenti difensivi; ne consegue che la mancanza o l'insufficienza della suddetta motivazione determinano la nullità dell'ordinanza ingiunzione, fermo restando che la semplice indicazione del titolo astratto della pretesa avanzata dall'autorità amministrativa, nonché dei dati personali e temporali di riferimento devono ritenersi idonei alla compiuta identificazione del debito ed allo svolgimento della suddetta attività difensiva. In particolare non occorre che la motivazione de qua esponga anche l'iter logico giuridico seguito per giustificare l'an ed il quantum della sanzione irrogata, ben potendo tale iter essere esposto in sede di giudizio di opposizione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)