Sez. 2, Sentenza n. 3678 del 10/11/1984 Cc. (dep. 28/12/1984) Rv. 167228 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - APPLICAZIONE DI MISURE DISPOSTE IN LUOGO DELLA CUSTODIA IN CARCERE - IN CASO DI REATO PER IL QUALE È OBBLIGATORIA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI CATTURA - EVIDENTE INSUSSISTENZA DELLE RAGIONI INDICATE NELL'ART. 254, COMMA SECONDO, COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - APPLICAZIONE DI MISURE DISPOSTE IN LUOGO DELLA CUSTODIA IN CARCERE - IN CASO DI REATO PER IL QUALE È OBBLIGATORIA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI CATTURA - EVIDENTE INSUSSISTENZA DELLE RAGIONI INDICATE NELL'ART. 254, COMMA SECONDO, COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ.*
Il giudice o il pubblico ministero, nel disporre, in luogo della custodia in carcere, l'arresto nella abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza, deve sempre fare riferimento agli elementi di valutazione indicati nel secondo comma dell'art. 254 cod. proc. pen.. tuttavia, ove si tratti di reato per il quale è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, le misure sopra indicate possono essere concesse solo quando risulta evidente che non sussistono le ragioni indicate nel secondo comma dell'art. 254 cod. proc. pen. (pericolo di fuga dello imputato, pericolo per l'acquisizione delle prove, pericolosità dell'imputato).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)