Sez. 1, Sentenza n. 831 del 16/03/1987 Cc. (dep. 16/04/1987) Rv. 175721 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - ARRESTO NELLA PROPRIA ABITAZIONE O IN ALTRO LUOGO - RIFERIMENTO AI CRITERI DI VALUTAZIONE DI CUI ALL'ART. 254 COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - ARRESTO NELLA PROPRIA ABITAZIONE O IN ALTRO LUOGO - RIFERIMENTO AI CRITERI DI VALUTAZIONE DI CUI ALL'ART. 254 COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ.*
Nel disporre l'arresto nella propria abitazione o in altro luogo il giudice deve fare riferimento ai criteri di valutazione indicati nell'art. 254 cod. proc. pen. (pericolo di fuga dell'imputato, pericolo per l'acquisizione delle prove, pericolosità dello imputato). A tal fine il giudizio sulla pericolosità richiede una valutazione completa della personalità dell'imputato ed un esame circostanziato del fatto. All'esito di tale giudizio, l'autorità giudiziaria, valutate effettivamente tutte le esigenze del caso concreto deve adottare la misura che sia ritenuta più adeguata rispetto all'entità delle esigenze di cautela processuale e di tutela della collettività e che sia di minor sacrificio per il bene della libertà personale dell'imputato. (Conf mass n 167228; (Conf mass n 166351).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)