Sez. U, Sentenza n. 1309 del 03/02/1993 (Rv. 480641 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione in generale - In genere | Straniero - Possibilità di convenire il cittadino italiano davanti al giudice nazionale - Limitazioni - Esclusione - Principio di reciprocità - Rilevanza - Incidenza sulla giurisdizione - Esclusione.
Giurisdizione civile - Giurisdizione in generale - In genere
Il cittadino italiano può sempre essere convenuto, senza alcuna limitazione, davanti al giudice nazionale, da parte dello straniero, senza che tale qualità dell'attore implichi la restrizione della giurisdizione italiana alle sole domande che il cittadino italiano potrebbe proporre, in condizione di reciprocità, davanti al giudice dello Stato di appartenenza dello straniero, posto che tale condizione - di cui all'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile - spiega rilievo solo sul fondamento nel merito della pretesa avanzata dallo straniero stesso, non incidendo sulla giurisdizione.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)