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Sez. L, Sentenza n. 9345 del 08/06/2012 (Rv. 622803 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Collocamento a riposo per raggiunto limite di età - Permanenza in servizio fino al sessantasettesimo anno di età - Facoltà del dipendente - Sussistenza - Trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età - Facoltà dell'amministrazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622803-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE

In tema di collocamento a riposo del personale scolastico docente, educativo, direttivo e ispettivo, ai sensi dell'art. 509 del d.lgs. n. 297 del 1994, il dipendente, raggiunto il limite di età, mentre ha il diritto soggettivo incondizionato di permanere in servizio per un biennio (comma 5), non ha il medesimo diritto - ferme le valutazioni discrezionali dell'amministrazione - di essere trattenuto in servizio fino al settantesimo anno di età o al conseguimento del massimo pensionistico (comma 2), come si evince dal tenore letterale della norma, che solo per la proroga biennale configura una "facoltà" del dipendente e definisce il biennio come il "periodo massimo" di proroga, senza possibilità di un ulteriore prolungamento a fini pensionistici, dovendosi, in ogni caso, escludere che il raggiungimento dell'anzianità contributiva massima integri un diritto costituzionalmente tutelato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 509 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)