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Sez. L, Sentenza n. 17776 del 21/08/2007 (Rv. 599309 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO | Dipendenti degli enti locali - Compimento del 65° anno di età - Diritto del lavoratore a permanere in servizio fino al 67° anno di età - Sussistenza - Valutazione discrezionale della P.A. - Esclusione - Fattispecie in materia di rapporto di lavoro di dipendente comunale.
Stato
decisa il 2007-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599309-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO

In tema di collocamento a riposo d'ufficio al compimento da parte del dipendente dell'età massima prevista nei singoli casi dai vari e diversi ordinamenti della P.A., l'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, che prevede il diritto del dipendente ad essere trattenuto in servizio fino al compimento del 67° anno di età, trova applicazione anche in relazione ai dipendenti degli enti locali; tale diritto ha carattere potestativo e non può essere limitato dal potere discrezionale della p.a. di accettare o meno la prosecuzione del rapporto, essendo tale potere previsto solo per la diversa ipotesi del trattenimento in servizio fino al 70° anno di età. (Nella specie, in controversia avente ad oggetto, ai fini risarcitori, la legittimità del provvedimento di un Comune che aveva rigettato l'istanza di permanenza in servizio fino al 67° anno di un proprio dipendente, la S.C. nell'affermare il riferito principio ha dichiarato la norma in questione costituzionalmente legittima con riferimento agli artt. 97 e 3 della Costituzione; nel primo caso perché l'Amministrazione può tutelare l'interesse pubblico con altri e diversi strumenti; nel secondo caso perché i comuni, titolari di potestà solo amministrative, non possono porre norme in tale materia, a differenza delle regioni che sono titolari di potestà legislativa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 5030 art. 16, Decreto Legge 28/05/2004 num. 136 art. 1 quater CORTE COST., Legge 27/04/2004 num. 186 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)