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Sez. 3, Sentenza n. 10640 del 30/01/2003 Ud. (dep. 07/03/2003) Rv. 224353 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Domanda di sanatoria - Sospensione del procedimento penale - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2003-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224353-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

La sospensione dl procedimento penale per violazioni edilizie, prevista dall'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, è limitata al termine di sessanta giorni dalla data del deposito della domanda di concessione in sanatoria, in quanto riguarda i tempi necessari per la definizione del procedimento amministrativo, per il quale consumato detto termine senza che la domanda sia stata accolta, la stessa si intende respinta.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)