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Sez. 3, Sentenza n. 16706 del 18/02/2004 Ud. (dep. 08/04/2004) Rv. 227960 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Domanda di sanatoria - Sospensione del procedimento penale - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2004-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227960-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

La sospensione del procedimento penale per violazioni edilizie, prevista dall'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, oggi sostituito dall'art. 45 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (in relazione all'art. 36 del citato d.P.R.), è limitata al termine di sessanta giorni dalla data del deposito della domanda di concessione in sanatoria, in quanto riguarda i tempi necessari per la definizione della procedura amministrativa, per la quale consumato detto termine senza che la domanda sia stata accolta, la stessa si intende esaurita per silenzio rifiuto.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)