Sez. 2, Ordinanza n. 20932 del 20/06/2026 (Rv. 679292-01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - PLURIMA INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE | Mutuo - Pluralità di mutuanti - Presunzione di solidarietà attiva dei mutuanti - Esclusione - Espressa previsione nel titolo - Necessità - Legittimazione e interesse del debitore a negare la solidarietà - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie. OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - IN GENERE - In genere.
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - PLURIMA INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE
In tema di mutuo, la pluralità dei mutuanti non vale a fondare automaticamente la solidarietà attiva del credito restitutorio verso il mutuatario, la quale richiede un'espressa previsione nel titolo; ne consegue che il debitore, oltre ai creditori, è legittimato a contestarne la sussistenza, avendone lo stesso interesse in quanto la solidarietà attiva restringe il novero delle eccezioni opponibili ai diversi creditori. (Nella specie, è stata esclusa la solidarietà attiva in relazione a un mutuo erogato mediante utilizzo di somme depositate su conto corrente cointestato ai mutuanti).
Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1296, Cod. Civ. art. 1297, Cod. Civ. art. 1298 com. 2, Cod. Civ. art. 1854
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)