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Sez. 2 - , Ordinanza n. 2267 del 28/01/2019 (Rv. 652352 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Rapporto obbligatorio con pluralità di creditori - Presunzione di solidarietà attiva - Sussistenza - Esclusione - Necessità di espressa previsione nel titolo e nella legge - Interesse del debitore, oltre che dei creditori, a negare la solidarietà - Configurabilità.
Stato
decisa il 2019-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652352-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE

La solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi"). L'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (come si evince dall'art. 1297, comma 2, c.c. limitativo della proponibilità delle eccezioni personali), giacché, nelle ipotesi di solidarietà attiva, il comune debitore non potrebbe opporre, al creditore che gli abbia chiesto l'intera prestazione, le eccezioni personali ad altro creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre nel caso di obbligazione parziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1297, Cod. Civ. art. 1298

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)