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Sez. 1, Sentenza n. 5537 del 11/11/1988 Cc. (dep. 12/01/1999) Rv. 212216 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO | Reato permanente - Reato la cui permanenza si sia protratta oltre la espiazione della pena per altro reato - Possibilità di detrarre tale pena, ove risulti espiata senza titolo, da quella inflitta per il reato permanente - Esclusione.
Stato
decisa il 1988-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212216-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO

La struttura unitaria del reato permanente vieta di operare la sua scomposizione in una pluralità di reati, in parte anteriori ed in parte posteriori alla esecuzione dello stato detentivo per altro fatto. Non può quindi dirsi sofferta "dopo" il reato permanente - agli effetti di quanto previsto dall'art.657, comma 4, c.P.P. - la carcerazione subita senza titolo per il fatto diverso durante il tempo della permanenza del reato considerato. (fattispecie nella quale, essendo stata applicata la continuazione tra il reato di cui all'art.416-bis c.P.Ed altri reati minori già giudicati, si chiedeva la detrazione dell'intero periodo di custodia sofferto per i reati minori, anziché del più breve periodo computato in sede di esecuzione e pari all'aumento di pena stabilito per detti reati a titolo di continuazione.La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha respinto il ricorso fondato sulla asserita antecedenza temporale di parte del reato associativo rispetto ai reati minori uniti in continuazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 657 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)